L. 30 marzo 2004, n. 92
Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti
degli infoibati.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86
1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici
eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni
ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di
quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico,
letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo
in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e
culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle
comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3
della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici
pubblici nè, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di
orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n.
54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. 1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e
l’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di
100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumanodalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla Società di studi fiumani.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro annui a decorrere
dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di
coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province
dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è
concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo
diploma nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle
stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in
qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini
italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia
sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti
in combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai
commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.
4. 1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere
corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località,
della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto,
allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi,
pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all’articolo 5, tutta
la documentazione raccolta viene devoluta all’Archivio centrale dello Stato.
5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una commissione di dieci membri,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona da lui delegata, e composta dai
capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e
dell’Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe,
da un esperto designato dall’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da
un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell’interno. La partecipazione ai lavori della
commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle
vittime perite ai sensi dell’articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti
efferati contro la persona.
2. La commissione, nell’esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei
superstiti e dell’opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni
degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche
sull’argomento.
6. 1. L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati
annualmente con cerimonia collettiva.
2. La commissione di cui all’articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell’insegna
metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del
diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. 1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l’anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall’attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.