Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il ‘Codice del Terzo Settore’, d’ora innanzi ‘CTS’) è costituita l’associazione denominata “Circolo di cultura istroveneta “Istria” – Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, “Circolo di cultura istro-veneta “Istria” – ETS” (d’ora innanzi, la ‘Associazione’).

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Trieste in via G. e D. Economo 10.

Il trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 – Scopo

L’Associazione si propone di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4 – Oggetto

L’Associazione ha per oggetto, ai fini di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale istro-veneto in collaborazione con istituzioni culturali ed enti che operano in Italia e nell’ex Jugoslavia lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e editoriali d’interesse sociale e con finalità educative, per la promozione, la valorizzazione e la diffusione dell’eredità culturale, artistica e letteraria istro-veneta;

– ricerca scientifica e storica di particolare interesse sociale relativa al patrimonio culturale istriano, fiumano e dalmata, e attività di formazione in collaborazione con gli enti didattici, di ricerca e le università del territorio;

– organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale volte alla promozione della conoscenza e alla valorizzazione della realtà culturale istriana, fiumana e dalmata;

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, del paesaggio e dell’agricoltura sociale o finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente nelle aree di riferimento;

– attività editoriali, di comunicazione e informative a carattere comunitario sia a mezzo stampa, filmati, radio o video-diffusione che via internet tese a promuovere il patrimonio culturale istro-veneto e farne conoscere la realtà, le caratteristiche specifiche e gli sviluppi attuali;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla conoscenza del patrimonio culturale istro-veneto con l’organizzazione di corsi, conferenze, seminari, tavole rotonde e ricerche volte a stimolare l’approfondimento e il confronto tra i cittadini e sensibilizzare le nuove generazioni;

– iniziative e attività di interesse sociale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione transfrontaliera finalizzate a promuovere i valori della convivenza, del dialogo interetnico, della collaborazione e degli scambi culturali in ambito internazionale.

In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.»

Articolo 5 – Durata

L’Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Articolo 6 – Definizione di Associato

Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che, seguendo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Articolo 7 – Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Gli Associati hanno il diritto di frequentare tutte le manifestazioni indette dal Circolo, utilizzare la biblioteca, proporre e discutere iniziative di vario tipo rientranti nella finalità dell’Associazione di cui all’articolo 4.

Articolo 8 – Ammissione esclusione e recesso degli Associati

L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi, la “Domanda”) dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare istanza di riesame al Collegio dei Probiviri se nominato o in mancanza all’Assemblea, che delibera entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 9 – Entrate

L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) le elargizioni di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;

d) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;

f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

g) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 10 – Quota Annuale

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Annuale”).

Articolo 11 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, purché il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta.

Articolo 12 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa e si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV – Organi dell’Associazione

Articolo 14 – Organi

Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”);

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”)

d) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

e) il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

f) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);

g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);

h) il Collegio dei Probiviri qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea.

L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 15 – L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea.

L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 16 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

L’Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Collegio dei Probiviri;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno tre Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, strumenti di messaggistica) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione è inviato almeno dieci giorni prima dell’adunanza agli Associati, ai Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo.

Articolo 18 – Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in sua assenza, dal secondo vicepresidente; in loro mancanza dal Consigliere più anziano d’età o da un consigliere eletto a svolgere questa funzione nel corso della seduta.

Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo 19 – Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con il pagamento della Quota Annuale.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea può svolgersi anche in modo telematico con gli intervenuti dislocati in più luoghi, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) venga predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) vengano indicati nell’avviso di convocazione le modalità di collegamento a cura dell’Associazione.

Articolo 20 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, uno o più Vice Presidenti (di cui uno vicepresidente vicario), un Segretario e un Tesoriere e, facoltativamente, un Presidente onorario, e di disporne la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall”Assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

f) deliberare in ordine all’ammissione e all’esclusione di nuovi Associati;

h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune nonché all’istituzione di sedi secondarie;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 21 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di quindici Consiglieri.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti (di cui uno vicepresidente vicario), un Segretario e un Tesoriere e, facoltativamente, un Presidente onorario.

Articolo 22 – Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, decada dalle funzioni la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 23 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall’Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, strumenti di messaggistica), contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione è inviato a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

Articolo 24 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente;  in mancanza, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in forma telematica con gli intervenuti dislocati in più luoghi, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione le modalità di collegamento a cura dell’Associazione.

Articolo 25 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero di altri Consiglieri da 2 a 6.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 26 – Presidente

Al Presidente spetta di:

e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente (nel caso di più vicepresidenti il vicepresidente vicario) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 27 – Organo di Controllo e Revisione Legale

L’Organo di Controllo è formato, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L’Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea fra gli Associati, dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. I membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli Associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Associati o dagli organi dell’Associazione proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all’Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti. Può svolgere funzioni di indirizzo e di parere riguardanti l’applicazione delle norme statutarie, delle altre disposizioni e dell’ attività organizzativa dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza.

Articolo 29 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato, facoltativamente, dal Consiglio Direttivo ed è composto da tre a diciassette membri, anche non Associati.

Il Comitato Scientifico ha un ruolo consultivo sugli indirizzi culturali e scientifici dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio Direttivo; elegge al suo interno un presidente. I membri sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, con almeno tre giorni di anticipo, mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, strumenti di messaggistica) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Articolo 30 – Esercizi associativi

L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31 – Bilancio d’esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. Il Bilancio deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo o comunque entro i termini di adempimento previsti dalla legge.

Articolo 32 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

Il Libro degli Associati, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee e Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo.

Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare i Libri dell’Associazione.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 33 – Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII –  Disposizioni finali

Articolo 34 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.